Esercizio fisico strutturato: cosa significa davvero e perché il dibattito tra fisioterapisti e chinesiologi è appena iniziato
Negli ultimi giorni si è parlato molto di esercizio fisico strutturato dopo l’approvazione, in XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, di un emendamento alla riforma delle professioni sanitarie che riconosce esplicitamente il ruolo del fisioterapista nel sistema interdisciplinare dedicato alla promozione di questo strumento di prevenzione sanitaria.
La notizia ha generato entusiasmo nel mondo della fisioterapia e, allo stesso tempo, forti critiche da parte delle associazioni dei chinesiologi.
Ma cosa è realmente l’esercizio fisico strutturato? Da dove nasce questo concetto? E cosa cambia davvero?
Cos’è l’esercizio fisico strutturato?
Prima di parlare della norma è necessario chiarire un aspetto fondamentale.
L’esercizio fisico strutturato non nasce con questa riforma italiana.
Il termine deriva dalla letteratura scientifica internazionale ed è utilizzato da anni da organismi come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’American College of Sports Medicine per distinguere l’attività fisica spontanea dall’esercizio programmato.
La definizione più condivisa descrive l’esercizio fisico come:
un’attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva e finalizzata al miglioramento o al mantenimento di una o più componenti della forma fisica.
È quindi qualcosa di molto diverso dal semplice “muoversi”.
Una passeggiata occasionale rappresenta attività fisica.
Un programma con frequenza definita, intensità misurabile, progressione dei carichi, obiettivi clinici e monitoraggio rappresenta invece esercizio fisico strutturato.
Negli ultimi dieci anni questo concetto è diventato uno dei pilastri della prevenzione moderna.
Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che l’esercizio rappresenta uno degli interventi più efficaci nella prevenzione e nella gestione di numerose patologie croniche, tra cui:
- diabete;
- obesità;
- malattie cardiovascolari;
- osteoporosi;
- artrosi;
- lombalgia persistente;
- alcune patologie oncologiche;
- sindromi metaboliche;
- fragilità dell’anziano.
Per questo motivo si parla sempre più frequentemente di Exercise is Medicine, iniziativa internazionale nata dall’ACSM e sostenuta a livello mondiale.
Perché la politica italiana sta intervenendo adesso?
L’Italia sta cercando di colmare un ritardo organizzativo.
L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la necessità di contenere la spesa sanitaria hanno reso evidente che la prevenzione non può più essere considerata un’attività accessoria.
Da alcuni anni il Parlamento discute l’introduzione dell’esercizio fisico come vero strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Il tema è stato affrontato sia al Senato, con specifici disegni di legge dedicati, sia nell’ambito della riforma delle professioni sanitarie.
L’obiettivo non è semplicemente promuovere lo sport.
L’obiettivo è costruire un sistema organizzato nel quale l’esercizio diventi parte integrante dei percorsi assistenziali, con protocolli condivisi tra professionisti sanitari.
Cosa prevede l’emendamento approvato?
L’emendamento 4.47, approvato in XII Commissione Affari Sociali della Camera, inserisce esplicitamente il fisioterapista nel futuro sistema interdisciplinare composto da:
- medici specialisti in medicina dello sport;
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta;
- fisioterapisti.
Lo scopo è promuovere l’esercizio fisico strutturato come strumento di prevenzione sanitaria e di promozione della salute. I futuri protocolli dovranno essere sviluppati sulla base delle linee guida scientifiche e validati nelle forme previste dalla norma.
È importante sottolineare un aspetto.
Non è stata ancora approvata una disciplina operativa.
L’emendamento rappresenta un indirizzo legislativo all’interno di una legge delega.
Saranno successivamente i decreti attuativi e i protocolli tecnici a definire concretamente ruoli, responsabilità e modalità organizzative.
Cosa cambia realmente per il fisioterapista?
Il cambiamento è soprattutto strategico.
Per la prima volta il fisioterapista viene inserito esplicitamente nei percorsi nazionali dedicati alla prevenzione sanitaria attraverso l’esercizio.
Questo significa riconoscere che il fisioterapista non opera esclusivamente nella riabilitazione del danno, ma rappresenta un professionista sanitario fondamentale anche nella prevenzione, nella gestione della cronicità e nel mantenimento della funzione.
In prospettiva, questo potrebbe favorire:
- maggiore integrazione con medicina generale e medicina dello sport;
- sviluppo delle Palestre della Salute;
- percorsi organizzati per pazienti cronici;
- continuità tra riabilitazione e mantenimento funzionale;
- nuovi modelli territoriali di presa in carico.
Ad oggi, però, non esiste ancora alcuna esclusiva professionale né un nuovo atto sanitario automaticamente attribuito ai fisioterapisti.
Perché i chinesiologi contestano il provvedimento?
Le critiche non nascono tanto dal riconoscimento del fisioterapista, quanto dalla mancata citazione del chinesiologo all’interno dell’emendamento.
Le associazioni della categoria ricordano infatti che il Decreto Legislativo 36/2021 attribuisce già al chinesiologo AMPA competenze specifiche nell’attività motoria preventiva e adattata, soprattutto nelle persone clinicamente stabilizzate.
Dal loro punto di vista, costruire un sistema nazionale dedicato all’esercizio fisico strutturato senza richiamare esplicitamente questa figura professionale rischia di creare conflitti interpretativi e organizzativi.
La preoccupazione principale riguarda il futuro sviluppo delle Palestre della Salute, dei percorsi territoriali e delle eventuali risorse economiche dedicate.
In altre parole, il dibattito non riguarda soltanto le competenze professionali, ma anche il modello organizzativo della sanità territoriale dei prossimi anni.
Esiste davvero un conflitto tra fisioterapista e chinesiologo?
Probabilmente il problema nasce proprio da questa domanda.
Le moderne evidenze scientifiche mostrano come la gestione delle patologie croniche richieda sempre più frequentemente un approccio multidisciplinare.
Il fisioterapista possiede competenze sanitarie nella valutazione funzionale, nella presa in carico clinica, nella riabilitazione e nella gestione delle condizioni patologiche.
Il chinesiologo AMPA sviluppa competenze specifiche nella programmazione dell’attività motoria adattata e nel mantenimento dell’esercizio nelle persone clinicamente stabilizzate.
Più che una sovrapposizione assoluta, il vero tema diventa definire con precisione:
- quando il paziente è ancora in un percorso sanitario;
- quando entra nella fase di mantenimento;
- chi effettua le rivalutazioni;
- come avviene il passaggio tra i diversi professionisti.
Sono proprio questi aspetti che dovranno essere chiariti dai futuri protocolli attuativi.
Una sfida organizzativa, prima ancora che professionale
L’aspetto più interessante di questa riforma è forse un altro.
Per la prima volta il legislatore sembra voler costruire un modello nel quale l’esercizio fisico non rappresenti semplicemente un consiglio generico, ma una componente strutturata della prevenzione sanitaria.
Se questo processo verrà completato con protocolli chiari, criteri condivisi e una reale collaborazione interdisciplinare, il beneficio principale sarà quello per i cittadini.
Il successo della riforma, infatti, non dipenderà da quale professione “prevarrà” sull’altra, ma dalla capacità di costruire percorsi assistenziali continui, sicuri e basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
Al di là delle diverse interpretazioni della norma e degli scenari futuri che si andranno configurando con i decreti attuativi, esiste però un problema concreto che meriterebbe di essere affrontato con maggiore attenzione: la distanza normativa che oggi separa fisioterapisti e chinesiologi nella pratica quotidiana.
Mi spiego meglio.
Attualmente, in molte Regioni italiane, le due figure professionali non possono coesistere all’interno della stessa struttura sanitaria, come uno studio professionale di fisioterapia o un poliambulatorio. Solo alcune Regioni – tra cui, ad esempio, Marche, Umbria e Lombardia – hanno adottato interpretazioni o normative che consentono la presenza del chinesiologo all’interno di strutture dove viene esercitata anche l’attività fisioterapica. La disciplina resta tuttavia frammentata e deve essere verificata rispetto alla tipologia di struttura, all’autorizzazione sanitaria e alla normativa regionale applicabile.
Questa frammentazione rappresenta un limite organizzativo importante. Se l’obiettivo della riforma può favorire la collaborazione interdisciplinare, appare infatti contraddittorio che, proprio nei luoghi dove tale collaborazione dovrebbe realizzarsi, esistano ancora vincoli che impediscono alle due professionalità di operare fianco a fianco.
È innegabile che tra fisioterapisti e chinesiologi esistano alcune aree di parziale sovrapposizione. Tuttavia, è altrettanto evidente che ciascuna professione possiede competenze specifiche e complementari che, se integrate all’interno di un percorso organizzato, possono aumentare significativamente la qualità dell’assistenza, della prevenzione e della promozione della salute.
L’esperienza maturata all’interno del network Fisioterapia Italia, che coinvolge centinaia di strutture distribuite sul territorio nazionale, va proprio in questa direzione. Nei centri in cui la normativa regionale ha consentito una reale collaborazione tra fisioterapisti e chinesiologi, i risultati sono stati estremamente positivi. La possibilità di costruire percorsi condivisi, con ruoli definiti e competenze complementari, ha rappresentato un valore aggiunto sia per i professionisti sia, soprattutto, per i pazienti.
Forse, quindi, il dibattito non dovrebbe concentrarsi esclusivamente su “chi può fare cosa”, ma su come creare un modello organizzativo che permetta alle diverse competenze di lavorare insieme, nel rispetto dei rispettivi profili professionali e con un unico obiettivo: offrire ai cittadini percorsi di cura, salute e prevenzione sempre più efficaci, sicuri e basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
Fonti e riferimenti
- Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M. Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health-Related Research. Public Health Reports, 1985;100(2):126–131. È il riferimento scientifico originario della definizione di esercizio come attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva e finalizzata al miglioramento o al mantenimento della forma fisica.
- Organizzazione Mondiale della Sanità – WHO. Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More Active People for a Healthier World. Il documento riprende la distinzione tra attività fisica ed esercizio e definisce quest’ultimo come una sottocategoria pianificata, strutturata, ripetitiva e orientata a uno scopo.
- Senato della Repubblica – Disegno di legge S. 287. Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale, prima firmataria senatrice Daniela Sbrollini.
- Senato della Repubblica – Disegno di legge S. 1231. Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale, prima firmataria senatrice Maria Cristina Cantù.
- Senato della Repubblica – lavori parlamentari sui DDL S. 287 e S. 1231. Resoconti dell’esame congiunto dedicato all’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia e alla sua introduzione organizzata nel Servizio sanitario nazionale.
- Camera dei deputati – A.C. 2700. Disegno di legge governativo recante deleghe in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale, nell’ambito del quale è stato esaminato l’emendamento 4.47 riformulato.
- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista – FNOFI. Esercizio fisico strutturato: vivo apprezzamento per l’emendamento che riconosce il ruolo dei fisioterapisti nel sistema interdisciplinare di prevenzione sanitaria e promozione della salute, 15 luglio 2026. La comunicazione chiarisce che l’emendamento è stato approvato in XII Commissione e inserisce espressamente il fisioterapista nella collaborazione con medici dello sport, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
- Ordine dei Fisioterapisti del Lazio – Agenzia DIRE. Esercizio fisico strutturato, OFI Lazio accoglie con favore il riconoscimento alla Camera del ruolo del fisioterapista, 15 luglio 2026. Fonte utile per ricostruire la posizione istituzionale dell’Ordine territoriale, da distinguere dal testo normativo vero e proprio.
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 41. La disposizione disciplina le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, definendone i relativi ambiti di attività.
- Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741. Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista. Costituisce il principale riferimento normativo nazionale per le competenze del fisioterapista negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.
