Autonomia del Fisioterapista e Prescrizione Medica

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linguaggio non verbale

Introduzione

Questo articolo unisce normative, giurisprudenza e considerazioni pratiche sul tema dell’autonomia del fisioterapista e della prescrizione medica.

Contiene riferimenti diretti alle fonti ufficiali e sentenze chiave, utili sia per professionisti sia per il pubblico.

Il tema comunque necessita di un impegno delle istituzioni per chiarire le zone d’ombra frutto di sovrapposizioni di leggi, decreti, sentenze e interpretazioni corporativistiche.

Il mio auspicio da Fisioterapista è che il nostro ordine si muova in modo rapido, deciso e soprattutto senza timori reverenziali, per dare finalmente alla nostra categoria la dignità che merita.

Quanto riportato nell’articolo trova un forte supporto nel profilo professionale, nel codice deontologico, attualmente vigente, negli studi svolti da e sulla professione e nei vari provvedimenti adottati all’esito di procedimenti giudiziari, in particolare la sentenza del Tribunale di Udine n. 294 del 7 marzo 2024).
Riguarda la possibilità per i fisioterapisti di utilizzare l’ecografo. In sostanza, il tribunale ha assolto un fisioterapista accusato di abuso della professione medica, riconoscendo la legittimità dell’uso dell’ecografo da parte di questa figura professionale nel contesto delle proprie competenze.

https://www.fnofi.it/blog/fisioterapisti-confermata-la-legittimita-delluso-dellecografo/

Questo significa che il fisioterapista può utilizzare l’ecografo per valutare lo stato del paziente e, se necessario, inviarlo al medico con una diagnosi fisioterapica.

Ho inserito tutte le fonti disponibili in rete per facilitare chi vorrà approfondire o addirittura migliorare questa raccolta di informazioni.

Buona Lettura

🚀 L’accesso diretto alle prestazioni del fisioterapista

Sicuramente il punto di partenza è quello di capire l’importanza sociale dell’accesso diretto alle cure del fisioterapista e i vantaggi per il cittadino in termini di semplicità, sicurezza e velocità di cura fondamentali per diverse patologie. Il tutto riducendo un iter molto spesso inutile e costoso per la sanità pubblica e per il paziente, sia in termini di denaro che di tempo. Un paziente ad esempio, dopo aver fatto giardinaggio, per un esordio di dolore all’epicondilo dovrebbe andare dal medico curante, che per competenza lo invita dallo specialista che prescrive un ciclo di fisioterapia con la diagnosi Epicondilite.
Difendere a tutti i costi un processo grottesco, nasconde la chiara volontà di prevaricare una professione in crescita, difendere uno status sociale e il portafoglio da una tendenza internazionale: l’accesso diretto alla fisioterapia.

Il report della Fondazione GIMBE, intitolato “Accesso diretto alle prestazioni di fisioterapia: evidenze scientifiche e riferimenti normativi”, analizza l’importanza dell’accesso diretto alle cure fisioterapiche, sia dal punto di vista della letteratura internazionale che della normativa italiana. Il documento, in particolare, solleva e analizza la possibilità per i pazienti di accedere direttamente ai servizi di fisioterapia, senza la necessità di una prescrizione medica, e propone modelli organizzativi per facilitare tale accesso.

https://www.gimbe.org/pubblicazioni/Report_Accesso_diretto_alle_prestazioni_di_fisioterapia.pdf

📜 1. Autonomia professionale: cosa dice la legge

  • DM 14 settembre 1994, n. 741 (Profilo professionale) – Art. 1, c.2: «In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, […] il fisioterapista […] pratica autonomamente attività terapeutica […]».

Nel medesimo decreto, come tutti sappiamo, è ulteriormente precisato anche che il Fisioterapista elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali (art. 2, decreto del citato).

  • Legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative) – «Svolgono con titolarità e autonomia professionale […] al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali». La legge rafforza l’aspetto delle responsabilità e delle funzioni dei fisioterapisti, offrendo ulteriore riconoscimento normativo nella parte in cui precisa che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”.
  • Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) – Responsabilità professionale e linee guida: rafforza la necessità di operare secondo buone pratiche e documentazione clinica.
  • DPCM 12 gennaio 2017 (LEA) – Per le prestazioni a carico SSN è necessaria prescrizione medica (ricetta elettronica).

⚖️ 2. Cosa dice la Cassazione

  • Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2018, n. 29667 (Milici) – L’autonomia del fisioterapista si esplica «in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica» e come «funzione esecutiva della prescrizione medica».
  • Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2025 (dep. 7 agosto 2025), n. 29217 – Condanna per esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) quando il fisioterapista, in assenza di diagnosi e prescrizione medica, formula diagnosi cliniche e imposta autonomamente il programma di sedute.

    ➡️ Non si condanna l’assenza della ricetta in sé, ma l’esecuzione di atti riservati al medico.

✅ 4. Buone pratiche per lavorare in sicurezza

Analizzata la situazione attuale e costatando delle zone d’ombra anche frutto di interpretazioni manchevoli, di una visione moderna e internazionale della professione da parte degli organi giurisdizionali, è necessario essere prudenti in attesa che il nostro ordine metta in campo le giuste contromisure. Questa tendenza medico-centrica sta trascinando indietro nel tempo una professione che merita una considerazione diversa da parte di tutti.

Consigli utili:

  • Richiedere e archiviare la documentazione medica (diagnosi/indicazione clinica) come base dell’intervento.
  • Operare entro le competenze fisioterapiche (no diagnosi patologica, no prescrizione di farmaci o terapie mediche).
  • Fare “triage fisioterapico” e inviare al medico in presenza di patologie non di nostra competenza e di red flags.
  • Documentare la valutazione funzionale e consenso informato.
  • Comunicare periodicamente con il medico prescrittore per il follow-up.

💬 5. Risposta alla domanda diretta

“Domani posso trattare nel mio studio la mia paziente storica anche senza prescrizione medica?”

Sì, nel privato puoi trattare senza prescrizione medica, purché:

  • non effettui diagnosi medica;
  • non prescrivi terapie di competenza del medico;
  • operi nel rispetto del DM 741/94 e successive integrazioni (L. 251/2000) ;
  • condividi la tua proposta di piano fisioterapico con il paziente tramite il consenso informato e lo conservi nella documentazione sanitaria.

📌 Buona prassi: scrivi una relazione della valutazione funzionale e suggerisci (NON prescrivere) un percorso terapeutico. Consegnala al paziente e assicurati che la farà visionare al medico per conferma del percorso terapeutico e diagnosi medica. Se lo ritieni necessario inizia il trattamento in attesa di un riscontro da parte del medico.
Questo scambio di informazioni favorisce anche il rapporto tra medicina di territorio e studi professionali di fisioterapia.

📌 Altri Approfondimenti giuridici e di prassi

  • Accesso diretto (self-referral) – Secondo AIFI, il paziente può accedere direttamente al fisioterapista senza prescrizione preventiva.
  • Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero Economia e Finanza) del 17 maggio
    2002 che ha precisato che non è più previsto l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di “prestazioni sanitarie”; concetto ribadito dalla circolare 19/E del 1 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate (punto 2.2)

    La possibilità per il Fisioterapista di operare senza prescrizione medica è indicata chiaramente dal Decreto Interministeriale.

  • Cassazione e DM 741/94 – La Cassazione (Milici 2018; n. 29217/2025) interpreta l’art. 1, comma 2 come vincolante: il riferimento a diagnosi/prescrizioni del medico è condizione per l’operatività autonoma del fisioterapista.
  • Responsabilità professionale – La L. 24/2017 impone di attenersi a buone pratiche e linee guida ufficiali, documentando ogni fase del trattamento.

🔗 Fonti (aggiornate a agosto 2025)

ℹ️ Per ulteriori Info e approfondimenti su argomenti correlati, puoi consultare anche

  1. FNOFI – Codice Deontologico del Fisioterapista – Principi e regole deontologiche aggiornate : https://www.fnofi.it/deontologia-e-codice-deontologico-del-fisioterapista/
  2. FNOFI – Evento su Accesso diretto – Approfondimento sui percorsi pubblici e privati: https://www.fnofi.it/blog/accesso-diretto-al-fisioterapista-evento-fnofi-di-approfondimento/
  3. FNOFI – Comunicato su fatture e certificazioni – Le fatture per prestazioni fisioterapiche non sono certificazioni mediche: https://www.fnofi.it/blog/comunicato-fnofi/

💡 Curiosità: ChatGPT 5, che mi ha aiutato nella raccolta delle fonti e in parte dell’analisi delle informazioni, pur con un’enorme mole di dati a disposizione, ha avuto difficoltà a districare la questione. Dopo alcune mie richieste di approfondimento, ha impiegato fino a 2’30” per dare una risposta!
Chi lo usa sa che sono tempi biblici rispetto alle normali interrogazioni.
Il tempo di lettura è di pochi minuti, ma la realizzazione, nonostante “l’unione delle intelligenze” ha richiesto oltre 6 ore 😅.

Ad Maiora
Luca Luciani

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